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Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 1 Legg e regional e 21 nove m br e 200 8, n. 62 Legg e di manut e n z i o n e dell'ordina m e n t o regio n al e 200 8. (Bollettino ufficiale n. 41, part e prim a, del 28. 11. 2 0 0 8) INDICE CAPO I - Presid e n z a della Giunta SEZIONE I - Modific h e alla leg g e regio n a l e 3 nove m br e 199 8, n. 79( N or m e per l'applicazi o n e della valutazi o n e di impatto ambie n t a l e ) Art. 1 - Modifiche all'a rt. 18 della l.r. 79/199 8 SEZIONE II - Modific h e alla legg e regional e 23 aprile 200 7, n. 23 (Nuov o ordina m e n t o del Bollettin o ufficial e della Region e Tosca n a e norm e per la pubblicazi o n e degli atti. Modific h e alla legg e regio n a l e 20 gennaio 199 5, n. 9 Dispo sizi o ni in mat eria di procedi m e n t o am mi ni s t rativ o e di accesso agli atti ) Art. 2 - Modifiche all'a rt. 3 della l.r. 23/20 0 7 Art. 3 - Modifiche all'a rt. 5 della l.r. 23/20 0 7 Art. 4 - Inserimento dell'articolo 5bis della l.r. 23/2007 Art. 5 -Modifiche all'ar ti colo 18 della l.r. 23/200 7 SEZIONE III - Modifich e alla leg g e regio n a l e 13 luglio 200 7, n. 38 (Nor m e in mat eria di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezz a e regolarità del lavoro) Art. 6 - Modifiche all'a rti colo 73 della l.r. 38/20 0 7 SEZIONE IV - Modific h e alla legg e regional e 27 dice m b r e 200 7, n. 69 (Norm e sulla promozi o n e della partecipazion e alla elaborazi o n e delle politic h e regionali e locali) Art. 7 -Modifica all'ar ti colo 28 della l.r. 69/200 7 CAPO II - Svilupp o eco n o m i c o SEZIONE I - Modific h e alla leg g e regio n a l e 5 mag g i o 199 4, n. 34 (Nor m e in mat eria di bonifica) Art. 8 -Modifica all'ar ti colo 6 della l.r. 34/199 4 SEZIONE II - Modific h e alla legg e regional e 28 marzo 199 6, n. 24 (Criteri per il recup ero dei crediti acquisiti a seg uito dell'esti n zi o n e delle obbligazi o n i fideiusso rie del fondo regionale di garanzia. Modific h e ed inte grazioni alla leg g e regio n a l e 30 mag g i o 199 4, n. 41 istitutiva della Fidi Tosca n a S.p.A.) Art. 9 - Modifiche all'a rti colo 5 della l.r. 24/199 6 SEZIONE III - Modifich e alla leg g e regio n a l e 20 marzo 200 0, n. 35 (Discipli na degli interve n ti regionali in mat eria di attività produttiv e) Art. 10 - Modifica all'ar ticolo 9 della l.r. 35/20 0 0 SEZIONE IV - Modific h e alla legg e regional e 7 febbraio 200 5, n. 28 (Codice del com m e r c i o. Testo unico in mat eria di com m e r c i o in sede fissa, su aree pubblich e, som m i n i s tr a zi o n e di alim e n t i e bevand e, vendit a di stam p a quotidia n a e periodica e distribuzi o n e di carbura nti) Art. 11 - Modifica all'articolo 13 della l.r. 28/2005 Art. 12 -Modifica all'articolo 14 della l.r. 28/2005 Art. 13 -Sostituzione dell'articolo 110 della l.r. 28/2005 Art. 14 -Inserimento dell'articolo 111 ter della l.r. 28/2005 SEZIONE V - Modifich e alla leg g e regional e 27 luglio 200 7, n. 45 (Norm e in mat eria di impre n ditore e impre n ditric e agricoli e di impres a agricol a ) Art. 15 -Modifica all'a rticolo 5 della l.r. 45/200 7 Art. 16 -Modifica all'a rticolo 19 della l.r. 45/20 0 7 Art. 17 -Modifica all'a rticolo 20 della l.r. 45/20 0 7 CAPO III - Diritto alla salut e e politich e di solidari et à SEZIONE I - Modific h e alla leg g e regio n a l e 25 febbraio 200 0, n. 16 (Riordino in mat eria di igien e e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alim e n t i, medicina legale e farma c e u t i c a ). Art. 18 -Modifich e all'a rticolo 4 della l.r. 16/200 0 Art. 19 -Modifica all'a rticolo 7 della l.r. 16/200 0 Art. 20 -Modifica all'a rticolo 17 della l.r. 16/20 0 0 Art. 21 -Modifica all'a rticolo 26 bis della l.r. 16/20 0 0 SEZIONE II - Modific h e alla legg e regional e 9 luglio 200 3, n. 35 (Tutela sanitaria dello Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 2 sport). Art. 22 -Modifica all'ar ti colo 4 della l.r. 35/20 0 3 SEZIONE III - Modifich e alla leg g e regional e 4 febbraio 200 8, n. 3 (Istituzi o n e e organizzazi o n e dell Istit ut o per lo Studio e la Prevenzi o n e Oncolo g i c a ISPO. Gestion e liquidat oria del Centro per lo Studio e la Prevenzi o n e Oncolo g i c a CSPO ) Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2008 CAPO IV - Politich e formativ e, beni e attività culturali SEZIONE I - Modifich e alla leg g e regio n al e 26 luglio 200 2, n. 32 (Testo unico della norma tiva della Region e Tosca n a in mat eria di educazi o n e, istruzion e, orienta m e n t o, formazi o n e profes s i o n a l e e lavoro) Art. 24 -Modifica all'ar ti colo 10 septi e s della l.r. 32/200 2 Art. 25 -Modifica all'ar ti colo 12 della l.r. 32/200 2 CAPO V - Politich e territoriali e ambie n t a l i SEZIONE I - Modifich e alla leg g e regio n al e 16 marzo 199 4, n. 24 (Istituzi o n e degli enti parco per la gestio n e dei parchi regionali della Mare m m a e di Migliarino, San Rossor e, Massa ci u c c o l i. Soppre s s i o n e dei relativi cons orzi) Art. 26 - Modifica all'arti colo 20 della l.r. 24/19 9 4 SEZIONE II - Modifich e alla leg g e regio n a l e 11 aprile 199 5, n. 49 (Norm e sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interes s e locale). Art. 27 - Modifica all'arti colo 14 della l.r. 49/19 9 5 SEZIONE III - Modifich e alla leg g e regional e 11 agost o 199 7, n. 65 (Istituzi o n e dell Ent e per la gestio n e del "Parco Regionale delle Alpi Apuan e". Soppressione del relativo Consorzi o ) Art. 28 - Modifica all'arti colo 2 della l.r. 65/199 7 SEZIONE IV - Modifich e alla leg g e regionale 18 mag g i o 199 8, n. 25 (Norm e per la gesti o n e dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ) Art. 29 -Modifica all'ar ti colo 24 della l.r. 25/199 8 SEZIONE V - Modifich e alla leg g e regio n a l e 31 luglio 199 8, n. 42 (Nor m e per il trasporto pubblico locale ) Art. 30 - Modifica all articolo 6 della l.r. 42/199 8 Art. 31 - Modifica all articolo 7 della l.r. 42/199 8 Art. 32 - Modifiche all articolo 9 della l.r. 42/199 8 SEZIONE VI - Interpretazio n e aute ntica dell articol o 15, com m a 4 della leg g e regio n a l e 3 nove m bre 199 8, n. 78 (Test o Unico in mat eria di cave, torbier e, miniere, recupero di aree escavat e e riutilizzo di residui recup era bili) Art. 33 - Interpretazione autentica dell articolo 15 comma 4 della l.r. 78/1998 SEZIONE VII - Modifich e alla leg g e regionale 11 dice m br e 199 8, n. 91 (Norm e per la difes a del suolo) Art. 34 - Sostit uzion e dell articolo 12 bis della l.r. 91/19 9 8 Art. 35 - Inserimento dell articolo 12 ter nella l.r. 91/1998 Art. 36 - Inserimento dell articolo 12 quater nella l.r. 91/1998 SEZIONE VIII - Modifich e alla leg g e regionale 3 gen n ai o 200 5, n. 1 (Nor m e per il governo del territorio) Art. 37- Art. 61 CAPO VI - Organizzazi o n e e sist e m a informativo SEZIONE I - Modifich e alla leg g e regio n al e 3 mag g i o 200 7, n. 27 (Misur e di razionalizzazi o n e delle spes e per il person a l e. Modifich e alla leg g e regio n a l e 5 ago st o 200 3, n. 44 Ordina m e n t o della dirig e n z a e della struttura operativa della Regio n e. Modifich e alla leg g e regional e 17 marzo 200 0, n. 26 (Riordino della legislazi o n e regio n a l e in mat eria di orga nizzazi o n e e person a l e ) ) Art. 62 - Modifica all articolo 6 della l.r. 27/200 7 CAPO VII - Bilan ci o e finanz e SEZIONE I - Modifich e alla leg g e regio n al e 28 dice m br e 200 0, n. 81 (Dispo s izioni in mat eria di sanzioni am mi ni s tr a tiv e ) Art. 63 - Sostit uzion e dell articolo 2 della l.r. 81/200 0 Art. 64 - Modifica all articolo 4 della l.r. 81/200 0 Art. 65 - Modifica all articolo 15 della l.r. 81/200 0 CAPO VIII - Istituti statutari Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 3 SEZIONE I - Modific h e alla leg g e regio n a l e 8 febbario 200 8, n. 5 (Norm e in mat eria di nomi n e e desi g n a zi o n i e di rinnovo degli orga ni am mi nistr a tivi di competenza della Regio n e ) Art. 66 - Modifica all articolo 7 della l.r. 5/200 8 SEZIONE II - Modific h e alla legg e regional e 14 luglio 197 2, n. 19 (Norm e sull iniziativa popolar e delle leg gi, dei regola m e n t i e degli atti am mi nistrativi) Art. 67 - Modifich e all articolo 5 della l.r. 19/19 7 2 CAPO IX - Dispo s izi o n i finali Art. 68 - Entrata in vigore CAPO I Presid e n z a della Giunta SEZIONE I Modifich e alla legge region al e 3 nove m b r e 1998, n. 79 (Norm e per l'applicazion e della valutazione di impatto ambientale) Art. 1 Modifiche all' art. 18 della l.r. 79/1998 1. Il comma 4 dell articolo 18 della legge regionale 3 novemb r e 1998, n. 79 (Norm e per l'applicazione della valutazion e di impatto ambient ale), è sostituito dal segue n t e: 4. Fatto salvo quanto disposto al comm a 4 bis, non è consen tito proced e r e a valutazione di impatto ambient al e in sanato ria, relativam e n t e a progetti già realizzati.. 2. Dopo il comma 4 dell articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il segue n t e: 4 bis. In caso di annullam e n t o in sede giurisdizionale o di autotut ela di autorizzazioni o concessioni rilasciat e previa valutazione d impatto ambient ale, o di annullam e n t o della pronun cia di compa tibilità ambient al e, l autorità compet e n t e provvede ai sensi dell articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambient al e) nel testo risultant e dall articolo 1, comm a 2, del decreto legislativo 16 genn aio 2008, n. 4.. SEZION E II Modifiche alla legg e region al e 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordin a m e n t o del Bollettino ufficiale della Region e Tosca n a e nor m e per la pubblica zion e degli atti. Modifiche alla legge region al e 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedime nto amministrativo e di accesso agli atti ) Art. 2 Modifiche all' art. 3 della l.r. 23/2007 1. Il comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinam e n t o del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazion e degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 genn aio 1995, n. 9 Disposizioni in mate ria di procedim e n t o amministr a tivo e di accesso agli atti ), è sostituito dal segue n t e: 1. Il BURT si articola in tre parti, i cui conten u ti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis.. Art. 3 Modifiche all' art. 5 della l.r. 23/2007 1. Le letter e h), i), j) e k) del comma 1 dell articolo 5 della l.r. 23/2007 sono abrog at e. Art. 4 Inserim ento dell' articolo 5bis della l.r. 23/2007 1. Dopo l articolo 5 della l.r. 23/2007 è inserito il seguen t e: Art. 5 bis - Parte terza 1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT: a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedim e n ti di approvazione; b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzion e di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedime n ti di approvazione; c) i provvedimenti di approvazione delle graduato rie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b); Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 4 d) gli avvisi per il conferim e n t o di incarichi ester ni e di collabor azion e coordinat a e continu ativa, ove previsto dalla disciplina della materia. 2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contr at ti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.. Art. 5 Modifiche all' articolo 18 della l.r. 23/2007 1. Al comm a 2 dell articolo 18 della l.r. 23/2007 le parole: dell articolo 5 sono sostituite dalle segue n ti: dell articolo 4, lettere d), e) e g), dell articolo 5 e dell articolo 5 bis.. SEZIONE III Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) Art. 6 Modifiche all' articolo 73 della l.r. 38/2007 1. Al comm a 1 dell articolo 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contr at ti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: 18, è soppre ss a. SEZION E IV Modifich e alla legge region al e 27 dice m b r e 2007, n. 69 (Nor m e sulla prom ozion e della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) Art. 7 Modifica all' articolo 28 della l.r. 69/2007 1. Dopo il comm a 1 dell articolo 28 della legge regionale 27 dicemb r e 2007, n. 69 (Norm e sulla promozion e della partecipazion e alla elabor azione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente: 1 bis. Nei tre mesi antece d e n ti le elezioni degli enti locali interes s a ti dai processi partecip ativi di cui al capo IV, non sono amme ssi nuovi progetti partecipa tivi.. CAPO II Svilup p o econ o m i c o SEZION E I Modifich e alla legge region al e 5 maggio 1994, n. 34 (Nor m e in mat e ri a di bonifica) Art. 8 Modifica all' articolo 6 della l.r. 34/1994 1. Dopo il comm a 1 dell articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il segue n t e: 1 bis. Il Consiglio regionale può deliber a r e una propost a di nuova delimitazione che è tras m e s s a alla Giunta regionale per l avvio delle proced u r e di cui all articolo 5, commi 3, 4 e 5.. SEZIONE II Modifiche alla legg e region al e 28 marzo 1996, n. 24 (Crite ri per il recu p e r o dei crediti acquisiti a seguito dell' esti nzion e delle obbligazioni fideiusso ri e del fondo region al e di gar a nzi a. Modifich e ed integ r a zio ni alla legge region al e 30 mag gio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.) Art. 9 Modifiche all' articolo 5 della l.r. 24/1996 1. Il comm a 2 dell articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recup e r o dei crediti acquisiti a seguito dell estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integr azioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscan a S.p.A.), è sostituito dal segue n t e: 2. Le somm e recup e r a t e dalla Fidi Toscan a S.p.A. sia a titolo di recup e r o dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comm a 1, detra tt e le spese relative al compen s o di cui all articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all articolo 17, comm a 1, letter a b) della l.r. 41/1994.. Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 5 2. I commi 2 bis e 3 dell articolo 5 della l.r. 24/1996 sono abrog ati. 3. Al comm a 4 dell articolo 5 della l.r. 24/1996 le parole: e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b) sono soppresse. SEZION E III Modifich e alla legge region al e 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interve n t i region ali in materia di attività produttive) Abrogato. Art. 10 Modifica all' articolo 9 della l.r. 35/200 0 (70) SEZIONE IV Modifich e alla legge region al e 7 febbr aio 2005, n. 28 (Codice del com m e r ci o. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) 1. Abrogato. 1. Abrogato. 1. Abrogato. 1. Abrogato. Art. 11 Modifica all' articolo 13 della l.r. 28/2005 (71) Art. 12 Modifica all' articolo 14 della l.r. 28/2005 (71) Art. 13 Sostituzione dell' articolo 110 della l.r. 28/2005 (71) Art. 14 Inserim en to dell' articolo 111 ter della l.r. 28/2005 (71) SEZIONE V Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) Art. 15 Modifica all' articolo 5 della l.r. 45/2007 1. Dopo il comm a 4 dell articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di impren dito re e impren ditrice agricoli e di impres a agricola), è aggiunto il segue n t e: 4 bis. Il sogget to riconosciuto IAP, anche ai sensi dell articolo 4, presen t a richiest a di cancellazione dell iscrizione di cui al comm a 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l atto o la circosta nz a che ha deter mi n a to la perdita dei requisiti di cui all articolo 2, ha avuto esito definitivo.. Art. 16 Modifica all' articolo 19 della l.r. 45/2007 1. ll comma 2 dell articolo 19 della l.r. 45/2007 è sostituito dal segue n t e: 2. Entro il 31 dicem b r e 2008 le person e fisiche che alla data di entrat a in vigore della prese n t e legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella second a sezione e relativa sottosezione, e la cui aziend a è iscritta all'anag r af e regionale delle aziend e agricole, possono richiede r e all'artea il riconoscim e n to della qualifica di IAP, unicam e n t e facendo valere la prede tt a iscrizione.. Art. 17 Modifica all' articolo 20 della l.r. 45/2007 1. Dopo il comma 1 dell articolo 20 della l. r. 45/2007 è aggiunto il segue n t e: 1 bis. Le aziend e degli enti pubblici che esercita n o in via esclusiva attività definite agricole dall articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equipar a t e allo IAP ai segue n ti fini: a) attribuzione di provvidenz e con gli stru m e n ti di progra m m a zion e regionale che dispongono interven ti finanziari in materia di agricoltur a, foreste e sviluppo rurale; Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 6 b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 genn aio 2005, n. 1 (Norm e per il governo del territorio), concer n e n ti le costruzioni sul territorio rurale.. CAPO III Dirit t o alla salut e e politic h e di solidari e t à SEZION E I Modifich e alla legge region al e 25 febbr ai o 2000, n. 16 (Riordino in mat e ri a di igiene e sanit à pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Art. 18 Modifiche all' articolo 4 della l.r. 16/2000 1. Il comm a 1 dell articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterina ria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmac e u tica), è sostituito dal seguente: 1. Il comun e adotta i provvedim e n ti di autorizzazione o concession e in materia di igiene e sanità pubblica, veterina ri a e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedime n ti di riconoscim e n t o e riceve le dichiar azioni di inizio di attività ai fini della registr azion e ai sensi del regola m e n t o (CE) n. 852/200 4 della Commission e, del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti aliment a ri e del regola m e n t o (CE) n. 853/200 4 della Commission e, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in mate ria di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedim e n t o di riconoscim e n t o o la chiusur a definitiva dello stabilimen to nel caso di mancato rispetto dei requisiti gener ali e specifici richiesti dalla norm ativa comunita ria.. 2. Dopo il comm a 1 dell articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il segue n t e: 1 bis. Il comun e può delegar e le funzioni di cui al comm a 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.. Art. 19 Modifica all' articolo 7 della l.r. 16/2000 1. Dopo il comm a 1 dell articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il segue n t e: 1 bis. Con riferime n t o ai procedim e n ti finalizzati a garan tire l igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo: a) formulano prescrizioni dirett e ad assicura r e il rispetto della norma tiva in materia di igiene aliment are; b) dispongo no il seques t r o e la distruzion e degli alimenti consider a ti pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall aliment a zion e uman a; c) dispongo no il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospension e di attività o la chiusu r a tempora n e a dello stabilimento.. Art. 20 Modifica all' articolo 17 della l.r. 16/2000 1. Al comm a 2 dell articolo 17 della l.r. 16/2000 dopo la parola: abitanti sono inserite le segue n ti:, ovvero nei comuni classificati montani o parzialme n t e montani ai sensi della norm ativa statale e regionale,. Art. 21 Modifica all' articolo 26 bis della l.r. 16/2000 1. Al comm a 2 dell articolo 26 bis della l.r. 16/2000 dopo le parole: comm a 1 sono aggiunt e le segue n ti: dell articolo 26. SEZIONE II Modifiche alla legg e region al e 9 luglio 2003, n. 35 (Tutel a sanit a ri a dello sport). Art. 22 Modifica all' articolo 4 della l.r. 35/2003 1. Il comm a 4 dell articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguen t e: 4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciat e dalle aziende unità sanitarie Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 7 locali o da strutt u r e ambulato riali private accredit at e per la medicina dello sport.. SEZION E III Modifiche alla legg e region al e 4 febbr ai o 2008, n. 3 (Istituzion e e orga nizz azion e dell Istit ut o per lo Studio e la Preve nzio n e Oncologic a ISPO. Gestion e liquidat o r i a del Cent r o per lo Studio e la Prevenzione Oncologica CSPO ) Abrogato. Art. 23 Modific h e all' articolo 2 della l.r. 3/200 8 (69) CAPO IV Politic h e form a t i v e, beni e attivit à culturali SEZIONE I Modifiche alla legg e region al e 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della nor m a tiv a della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Art. 24 Modifica all' articolo 10 septies della l.r. 32/2002 1. Dopo il comma 6 dell articolo 10 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della norma tiva della Regione Toscana in materia di educazion e, istruzion e, orient a m e n t o, formazione profession ale e lavoro), è inserito il seguen t e: 6 bis. Ai compon e n ti del Consiglio compet e il rimborso delle spese sosten u t e per la partecipazion e alle sedut e secondo modalità definite dal regola m e n t o di cui all articolo 32, comm a 3.. Art. 25 Modifica all' articolo 12 della l.r. 32/2002 1. Dopo il comma 2 dell articolo 12 della l.r. 32/2002 è aggiunto il segue n t e: 2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistem a provinciale per l impiego, gli istituti scolastici e le universit à possono promuove r e tirocini estivi di orient a m e n t o in favore degli stude n ti iscritti alla scuola seconda ri a superiore e degli studen ti universita ri, secondo modalità annualm e n t e definite con deliber azion e della Giunta regionale.. CAPO V Politic h e terri t o r i ali e ambientali SEZIONE I Modifiche alla legg e region al e 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzion e degli enti parc o per la gestione dei parchi regionali della Marem m a e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) Abrogato. Art. 26 Modifica all'articolo 20 della l.r. 24/19 9 4 (68) SEZION E II Modifiche alla legg e region al e 11 aprile 1995, n. 49 (Nor m e sui parc hi, le rise rv e nat u r a li e le aree naturali protette di interess e locale). Art. 27 Modifica all' articolo 14 della l.r. 49/1995 1. Il comma 4 dell articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve natur ali e le aree natur ali protett e di interes s e locale), è sostituito dal segue n t e: 4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espres s a m e n t e rilasciato e non si sia deter min a t o per decorr e nz a dei termini, sostituisce, in deroga alle compet e nz e di cui alle vigenti disposizioni, l autorizzazione per interven ti in zone sogget t e a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicemb r e 1923, n. 3267 (Riordina m e n t o e riforma della legislazione in materia di boschi e terre ni montani).. SEZION E III Modifich e alla legge region al e 11 agost o 1997, n. 65 (Istituzion e dell Ent e per la gestion e del Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 8 "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) Art. 28 Modifica all' articolo 2 della l.r. 65/1997 1. Il comm a 2 dell articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestion e del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppr es sion e del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente: 2 Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espre ss a m e n t e rilasciato e non si sia deter min a t o per decorr e nz a dei termini, sostituisce, in derog a alle compet e n z e di cui alle vigenti disposizioni, l autorizzazione per interven ti in zone soggett e a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicemb r e 1923, n. 3267 (Riordina m e n t o e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).. SEZION E IV Modifich e alla legge region al e 18 mag gio 1998, n. 25 (Norm e per la gestion e dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) Art. 29 Modifica all' articolo 24 della l.r. 25/1998 1. Dopo il comma 1 dell articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguen ti: 1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia- Romag n a per l inserime n to dei Comuni di Marr adi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compre si nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambu c a Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compre si nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia- Romagn a. 1 ter. La Giunta regionale, con propria deliber azion e, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui al comm a 1 bis cessa no di esser e compr e si nell ambito dell ATO Toscana Centro e di partecip a r e al relativo consorzio e detta le eventu ali disposizioni per assicura r e il funziona m e n t o dell ATO Toscana Centro.. SEZION E V Modifiche alla legg e region al e 31 luglio 1998, n. 42 (Nor m e per il tras p o r t o pubblico locale) Art. 30 Modifica all articolo 6 della l.r. 42/19 9 8 1. Dopo il comma 7 dell articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norm e per il traspor to pubblico locale), è aggiunto il segue n t e: 7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali intere ss a ti, può trasferir e le risorse regionali destina t e ai servizi di cui al comma 4, lettera a), dirett a m e n t e al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell articolo 22, comma 2.. Art. 31 Modifica all articolo 7 della l.r. 42/19 9 8 1. Al comm a 1 dell articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: I l Piano territoriale di coordina m e n t o (P.T.C.) di cui all art. 16 della L.R. 16.01. 199 5, n. 5 sono sostituite dalle segue n ti: Il piano territoriale di coordina m e n t o (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005. Art. 32 Modific h e all articolo 9 della l.r. 42/19 9 8 1. Al comm a 1 dell articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: Gli strum e n ti di pianificazione territoriale comun ale di cui alla L.R. 16.01. 19 9 5, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strad a), ove presc ritto sono sostituite dalle segue n ti: Gli strum e n ti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all articolo 22 della legge 24 novemb r e 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedim e n ti amministr a tivi - legge di semplificazione 1999). 2. Al comm a 2 dell articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: i Piani urbani del traffico sono sostituite dalle segue n ti: i piani urbani della mobilità. SEZION E VI Interpretazione autentica dell articolo 15, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1998, n. Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 9 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupe ro di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) Art. 33 Interpretazione autentica dell articolo 15 com ma 4 della l.r. 78/1998 1. La disposizione di cui al primo periodo del comm a 4 dell articolo 15 della legge regionale 3 novemb r e 1998, n. 78 (Testo Unico in mate ria di cave, torbier e, miniere, recupe r o di aree escavate e riutilizzo di residui recupe r a bili), si interpr e t a nel senso che il materiale ornam e n t al e cui fare riferime n to per l applicazione del contribu to è quello idoneo alla comm e r cializzazione. SEZION E VII Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Art. 34 Sostituzione dell articolo 12 bis della l.r. 91/1998 1. L articolo 12 bis della legge regionale 11 dicemb r e 1998, n. 91 (Norm e per la difesa del suolo), è sostituito dal segue n t e: Art. 12 bis - Iniziative e regolam e n ti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consu mi di acqua erogat a per usi diversi da quello idropota bile 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il rispar mio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti. 2. La Giunta regionale, acquisito il parer e delle province e delle autorità di bacino, eman a uno o più regola m e n ti finalizzati a gara ntir e, su tutto il territorio regionale con caratt e r e di omogen eit à, la riduzione dei consu mi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropot a bili, con particolare riferime n to agli usi irrigui e produttivi. 3. I regola m e n ti gara ntiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche inciden do sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni. 4. I regola m e n ti hanno ad oggetto in particolare: a) la definizione di disposizioni omogen e e per l intero territorio regionale in materi a di concessioni di derivazione per l utilizzo dell acqu a pubblica; b) la definizione di disposizioni concer n e n ti l estrazion e di acqua sotter r a n e a finalizzata all abbass a m e n t o del livello piezomet rico, anche ai sensi di quanto previsto dall articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicemb r e 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); c) la definizione di criteri per la deter min azione dei canoni, preved e n d o casi di riduzione o maggiorazion e finalizzati a favorire il rispar mio e l uso sostenibile della risorsa idrica; d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotter r a n e e anche in ottemp e r a n z a a quanto disposto dall articolo 96, comm a 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambient al e); e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell acqu a pubblica, attrave r so l installazione e la manut e n zion e in regolar e stato di funziona m e n t o di idonei dispositivi per la misurazione delle portat e e dei volumi d'acqu a pubblica derivati, in corrispon d e n z a dei punti di prelievo e, ove prese n t e, di restituzion e, in attuazione di quanto previsto dall articolo 95, comm a 3, del d.lgs.152/2006; f) la definizione degli obblighi e le modalità di tras missione dei risultati delle misur azioni dell' autorit à conced e n t e per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino compet e n ti; g) la definizione di criteri per la costituzion e di riserve di acqua; h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazion e di quanto previsto dall articolo 99 del d.lgs. 152/ 2006; i) la deter mi n azion e delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferime n to al servizio di fognatu r a e depur azion e, ai sensi di quanto previsto all articolo 155, comm a 6, del d.lgs. 152/ 2006. 5. Con deliber azione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l effettu azion e del censime n t o delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adotta ti ai sensi dell articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/ 2006.. Art. 35 Inserim en to dell articolo 12 ter nella l.r. 91/1998 1. Dopo l articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il segue n t e: Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 10 Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti conten u ti nei regolam e n ti di cui all articolo 12 bis, e l applicazione delle sanzioni amministr a tive previste dal d.lgs. 152/200 6 nonché dalla prese n t e legge, spetta n o alle province compet e n ti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 2. Restano ferme le compet e n z e dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accert a m e n t o e contest azione di illeciti amministr a tivi in base alle leggi vigenti.. Art. 36 Inseri m e n t o dell articolo 12 quat er nella l.r. 91/199 8 1. Dopo l articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il segue n t e: Art. 12 quate r Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regola m e n ti regionali 1. Ove non diversa m e n t e sanziona t e, le violazioni degli obblighi e divieti conten u ti nel regolam e n ti di cui all articolo 12 bis comport a n o l applicazione della sanzione amministr a tiva da euro 1.000, 00 a euro 6.000,00.. SEZIONE VIII Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) Articoli abrogati. Art. 37 - Art. 61 (67) CAPO VI Organi z z a z i o n e e sist e m a infor m a t i v o SEZION E I Modifiche alla legg e region al e 3 mag gio 2007, n. 27 (Misur e di razionalizzazion e delle spes e per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 Ordiname n to della dirigenza e della struttu r a operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ) Art. 62 Modifica all articolo 6 della l.r. 27/2007 1. Al comm a 1 dell articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il person ale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 Ordina m e n t o della dirigenz a e della strutt u r a opera tiva della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e person ale) ) le parole:, compre n sivo della retribuzion e di posizione spett a n t e ai titolari di posizione organizzativa perce pit a sulla base dei contr at ti collettivi nazionali e decent r a ti in vigore alla data di presen t azion e della doman d a di risoluzione del rappor to di lavoro sono soppr es s e. CAPO VII Bilancio e finan z e SEZION E I Modifich e alla legge region al e 28 dice m b r e 2000, n. 81 (Disposizioni in mat e ri a di sanzioni amministrative) Art. 63 Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 81/2000 1. L articolo 2 della legge regionale 28 dicemb r e 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministr a tive), è sostituito dal seguen t e: Art. 2 - Principi gener ali 1. Salvo che non sia diversa m e n t e stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministr a tive per violazioni di norme nelle mate rie di compet e nz a regionale provvedono gli enti che ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione esercita no le funzioni di amministr azion e attiva cui esse accedo no. L'autorità compet e n t e all'applicazion e delle sanzioni è individuat a in conformit à ai rispettivi ordinam e nti. 2. Qualora le funzioni di amministr a zione attiva siano riservat e all'am ministr azione dello Stato, Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 11 l'applicazione delle sanzioni amministr a tive compet e agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo. 3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionat o ri e, la relativa compet e nz a è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano ricondu cibili all esercizio di funzioni di amministr azione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, quest e sono esercita t e dalla Regione, previa integr azion e della deliberazione di cui all articolo 4. 4. I proventi derivanti dall' applicazion e delle sanzioni amministr a tive spetta n o all'ente compet e n t e alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.. Art. 64 Modifica all articolo 4 della l.r. 81/2000 1. Il comma 1 dell articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguen t e: 1. Sono riservat e alla Giunta regionale le funzioni amministr a tive concer n e n ti le potest à sanzionato rie relative a: a) infrazioni amministr a tive ascrivibili in via solidale all'ent e compet e n t e all'applicazion e delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2; b) infrazioni amministr a tive, individuat e con deliber azion e della Giunta regionale, nelle mate rie dell igiene degli alimenti, dell etichett a t u r a, presen t azion e e pubblicità dei prodotti aliment a ri, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destina t e al consum o umano.. Art. 65 Modifica all articolo 15 della l.r. 81/2000 1. Dopo il comma 2 dell articolo 15 della l.r. 81/2000 è inserito il segue n t e: 2 bis. I procedi m e n ti sanzionato ri in corso fino al trente sim o giorno successivo alla data di approvazione della deliber azion e di cui all articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.. CAPO VIII Istit u t i stat u t a r i SEZIONE I Modifiche alla legge regionale 8 febbario 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di compete nza della Regione) Art. 66 Modifica all articolo 7 della l.r. 5/2008 1. Al comm a 4 dell articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norm e in materia di nomine e design azioni e di rinnovo degli organi amministr a tivi di compet e nz a della Regione), le parole: di cui alla lettera f) sono sostituite dalle segue n ti: di cui alla letter a c). SEZION E II Modifich e alla legge region al e 14 luglio 1972, n. 19 (Norm e sull iniziativa popola r e delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministr ativi) Art. 67 Modifiche all articolo 5 della l.r. 19/1972 1. Al secondo periodo del quinto comm a dell articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull iniziativa popolare delle leggi, dei regola m e n ti e degli atti amministr a tivi), le parole: entro un mese sono sostituite dalle seguen ti: entro dieci giorni. 2. Alla fine del quinto comma dell articolo 5 della l.r. 19/1972 sono aggiunt e, le parole: Il numero dei fogli richiesti complessiva m e n t e non può esser e superior e al doppio dei fogli necess a ri per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell articolo 74 dello Statuto.. CAPO IX Disp o s i z i o n i finali Art. 68 Entrata in vigore 1. La prese n t e legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscan a. Note Racc olta Norm ativa della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/1 2/ 2 0 1 8

Leggi di manutenzione e semplificazione l.r. 62/2008 12 1. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 3 novemb r e 1998, n. 79. 2. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23. 3. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23. 4. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23. 5. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23. 6. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38. 7. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 27 dicemb r e 2007, n. 69. 8. Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34. Poi l'articolo è stato abroga to con l.r. 27 dicemb r e 2012, n. 79, art. 48. 9. Il testo dell' articolo è riporta to in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24. 10. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35. 11. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. 12. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. 13. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. 14. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. 15. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45. 16. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45. 17. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45. 18. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16. 19. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16. 20. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16. 21. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16. 22. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35. 23. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3. 24. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32. 25. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32. 26. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24. 27. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49. 28. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65. 29. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25. 30. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42. 31. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42. 32. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42. 33. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r.11 dicemb r e 1998, n. 91. 34. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r.11 dicemb r e 1998, n. 91. 35. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r.11 dicemb r e 1998, n. 91. 36-60. Note soppresse. 61. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27. 62. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 28 dicem b r e 2000, n. 81. 63. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 28 dicem b r e 2000, n. 81. 64. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 28 dicem b r e 2000, n. 81. 65. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5. 66. Il testo dell' articolo è riport ato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19. 67. Articoli abrog ati con l.r. 10 novemb r e 2014, n. 65, art. 254. 68. Articolo abroga to con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140. 69. Articolo abroga to con l.r. 14 dicemb r e 2017, n. 74, art. 23. 70. Articolo abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 30. 71. Articolo abroga to con l.r. 23 novemb r e 2018, n. 62, art. 131. Raccolta Normativa della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/1 2/2 0 1 8